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" Non mediare per paura ma non avere mai paura di mediare" 

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Novità introdotte dal DM 150 / 2023

ecco le principali novità introdotte con la riforma della mediazione civile e commerciale, che raggiunge il suo compimento con la pubblicazione del DM 150/2023 entrato in vigore il 15 novembre u.s.
Il Decreto va a completare quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010 – come novellato dalla “Riforma Cartabia 2022” e dalla legge di Bilancio 2022 –, che ha apportato diverse novità.

1

Il primo incontro di mediazione diventa incontro effettivo (non più informativo) della durata massima di due ore. Le parti procedono immediatamente al confronto delle posizioni essendo già in mediazione.

2

Per le mediazioni depositate a partire dal 15 novembre, sono previste nuove tariffe. Le spese di mediazione sono in quota parte anticipate al primo incontro, proprio in ragione del riconoscimento della sua natura di incontro effettivo di mediazione, con possibilità di raggiungere l’accordo già al primo incontro.

3

Il giudice può condannare la parte, che senza giustificato motivo non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, ad una somma pari al doppio del contributo unificato a favore dello Stato e, se richiesto, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4

Quando il provvedimento di condanna (vedi sopra) riguarda una Pubblica Amministrazione o un soggetto vigilato (es. Compagnie di Assicurazioni, Banche, Finanziarie), lo stesso deve essere reso noto rispettivamente alla Corte dei Conti e alle Autorità di vigilanza.

5

Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000 (non più 50.000).

6

Alla parte è riconosciuto un credito d’imposta fino a € 600 (per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica) per le indennità di mediazione (il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione) e anche per gli onorari dei legali, in caso di mediazione obbligatoria o delegata.

7

Per le mediazioni obbligatorie o delegate, in caso di accordo che estingue un giudizio pendente, si può beneficiare di un credito d’imposta sino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte.

8

La parte non abbiente può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione (nelle materie oggetto della condizione di procedibilità: obbligatoria, delegata o da clausola contrattuale), e per le indennità di mediazione a prescindere dall’esito della mediazione (D.M. Giustizia 23A04556, GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023).

9

La responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), in caso di conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.

10

L’amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea; solo il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale.