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" Il conflitto è inevitabile, ma la lotta è facoltativa" 

Mediazione

La mediazione è il procedimento attraverso il quale un terzo imparziale (mediatore) aiuta le parti a comporre una lite agevolandoli nella ricerca di una soluzione negoziale reciprocamente soddisfacente.

Il legislatore, con il D.Lgs. 28/2010 si è posto come obbiettivo di regolamentare il ricorso a tale procedura, rendendola, in alcune materie, obbligatoria, pur non precludendo un successivo ricorso alla giustizia ordinaria nel caso in cui il procedimento non si sia concluso positivamente.

Il D.Lgs. 28/2010 riguarda espressamente la mediazione in ambito civile e commerciale e ha per oggetto diritti di cui le parti possono disporre.

La mediazione, dal 20 marzo 2011 è obbligatoria e, come tale, condizione di procedibilità nel processo, vale a dire, prima di aderire le sedi della giustizia ordinaria è necessario avere concluso un procedimento di conciliazione.

Nella mediazione obbligatoria, come indicato dall’art. 5 D.Lgs. 28/10 rientrano tutte le controversie in materia di:

– Condominio

– Diritti Reali

– Divisioni

– Successioni ereditarie

– Patti di famiglia

– Locazioni

– Comodato

– Affitto di azienda

– Responsabilità medica

– Diffamazione a mezzo stampa o con altra pubblicità

– Contratti assicurativi, bancari e finanziari

– Associazione in partecipazione

– Consorzio, Opera, Rete, Francising, Somministrazione e Società di persone e subfornitura

Su tutte le altre materie la mediazione finalizzata alla conciliazione può essere avviata dalle parti volontariamente, sia prima che durante il processo. In tal caso il processo proseguirà decorsi quattro mesi dall’avvio della conciliazione.

Tariffe Mediazione

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Per effetto delle recenti modifiche normative, (D.lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia), per le mediazioni depositate dal 30/06/2023 il primo incontro di mediazione è già incontro effettivo. Al momento del primo incontro, è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A, attualmente in vigore, qui sopra riportata, in base al valore della controversia dichiarato dalle parti.